Maniglioni antipanico

Maniglioni antipanico a Milano

I maniglioni antipanico sono essenziali per una corretta via di fuga e rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento. Tuttavia, non devono essere installati in tutte le attività ma è obbligatorio solo nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche come stabilito dal Decreto Ministeriale del 3 Novembre 2004. Quest'ultimo, nell’articolo 1 e nell’articolo 3, elenca le categorie in cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico. La normativa antincendio UNI EN 1125, che descrive le caratteristiche tecniche dei maniglioni per un impianto a norma, li definisce “a barra orizzontale” come “Accessori per serramenti – Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale”. Dal 1° Aprile del 2003 però possono essere installati e venduti sul mercato solo se muniti di marcatura CE (direttiva 89/106/CEE-CPD) e possono essere anche “a maniglia” (UNI EN 179). Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una lista dettagliata di istruzioni riguardante manutenzione e installazione. L’installazione deve avvenire ad un’altezza non inferiore ai 900 mm e i 1100. La manutenzione e la verifica del funzionamento deve essere eseguita con molta attenzione come ad esempio nel caso di porte antincendio con maniglione antipanico a doppia anta.
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    L’articolo 5 del decreto comunica che i dispositivi antipanico già installati dovranno essere sostituiti dal titolare dell’attività in casi di:

    • rottura del dispositivo;
    • sostituzione della porta;
    • modifica dell’attività con conseguente peggioramento delle vie d’esodo;
    • entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

    L’uso di maniglioni antipanico è disciplinato, in maniera specifica, dal D.M. 03/11/2004. Questo decreto si applica a tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Tutti i dispositivi di apertura devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e su di essi deve essere apposto il caratteristico marchio “CE”. Il Decreto ha stabilito le caratteristiche dei maniglioni antipanico, in funzione di tre fattori principali: l’apertura al pubblico, il numero di persone che potrebbero utilizzare la porta e la presenza o meno di materiali infiammabili e pericolosi.

    I sistemi di apertura UNI EN 179 sono maniglie che presentano però specifiche caratteristiche. La norma UNI EN 1125 disciplina invece i caratteristici maniglioni antipanico. In base al decreto, a seconda della tipologia di attività e affollamento, si rende necessario adottare sistemi di apertura specifici. 


    La maniglia UNI EN 179, risulta obbligatoria nei seguenti casi:

    1) attività aperte al pubblico dove la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;

    2) attività non aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da 9 a 26 persone.


    Maniglione antipanico UNI EN 1125, risulta obbligatorio quando:

    1) attività aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;

    2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;

    3) locali in cui sono previste lavorazioni e materiali con pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio con più di 5 addetti.


    Per quanto riguarda la realizzazione, la fornitura e la posa in opera, i vari soggetti sono destinatari di obblighi specifici:


    • il produttore deve fornire le istruzioni per la scelta, l’installazione e la manutenzione;
    • l’installatore deve eseguire l’installazione nel rispetto delle indicazioni del produttore e rilasciare dichiarazione di corretta posa;
    • il titolare dell’attività deve conservare la dichiarazione di corretta installazione, effettuare la manutenzione dei dispositivi in accordo a quanto previsto dal produttore, annotare sul registro dei controlli antincendio le operazioni di manutenzione e controllo effettuate.

    Il 18 febbraio 2013 è entrato in vigore l’obbligo di sostituire i maniglioni antipanico non marcati CE, installati sulle porte delle vie di esodo, nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Siamo sicuri che tutti abbiamo recepito la nuova normativa? Noi abbiamo qualche dubbio e proviamo a fare un po’ di chiarezza. In Italia la produzione e il commercio di maniglioni antipanico sono regolamentate da norme che hanno l’obiettivo di tutelare i cittadini: vista la particolare destinazione d’uso (cioè aiutare i deflussi in caso di panico generale) è importante per tutti noi sapere che il maniglione antipanico del cinema, dove stiamo guardando un film con i nostri figli, rispetti e garantisca il massimo della qualità e dell’affidabilità in caso di incendio. Per usare una terminologia più tecnica, le norme servono per garantire che i maniglioni antipanico per uscite di sicurezza abbiamo tutte le caratteristiche per assicurare una via di fuga sicura ed efficace, attraverso una porta apribile con una semplice spinta, con il minimo sforzo e senza conoscenza preventiva del dispositivo.


    Gli obblighi dei produttori

    Il Decreto del 3 novembre 2004 introduce inoltre l’obbligo per i produttori di maniglioni antipanico a fornire tutte le istruzioni, per facilitare la scelta in relazione all’impiego, per l’installazione e la manutenzione, oltre che ai documenti attestanti la marcatura CE del prodotto. Nei siti dei produttori più importanti trovate facilmente le certificazioni UNI EN 179 e UNI EN 1125.


    Aspetti da valutare all’atto dell’acquisto

    Dopo aver appurato che l’uso di maniglioni antipanico in luoghi aperti al pubblico è sottoposto a una normativa comunitaria e che dal 18 febbraio 2013 è vietato utilizzare maniglioni senza il marchio CE, possiamo analizzare l’offerta del mercato e gli aspetti da valutare all’atto dell’acquisto. Se non richiesto dalle normative (per esempio pensiamo all’antincendio), chiunque è libero di installare un maniglione antipanico scegliendo nell’offerta del mercato quello che più risponde alle proprie personali esigenze. Il primo aspetto da valutare è il tipo di porta, in particolare se la via di esodo è singola o doppia. Naturalmente esistono in commercio soluzioni di tutte le misure, a partire dagli standard, ed è possibile personalizzare la barra fino a un minimo di 30 cm. Un altro aspetto importante è la possibilità o meno di poter chiudere la porta dall’esterno. Potrebbe essere utile, per esempio, montare un maniglione per aprire dall’interno la porta della cantina, così quando uscite con le mani occupate dalle casse di vino basta un colpo d’anca per aprirla; però poi dobbiamo avere la possibilità di chiuderla con una chiave. La stessa esigenza può esistere per la porta di un retro di un negozio. In questo caso è meglio scegliere un maniglione da infilare (anziché quelli da applicare) che prevede la possibilità di inserire una serratura e/o una maniglia. I maniglioni antipanico differiscono anche per il tipo di barra. Accanto ai modelli classici, con la tipica leva basculante da spingere, troviamo i nuovi modelli touch (basta spingere una barra al centro) e gli ultimi modelli ancora più sofisticati. Infine esistono maniglioni componibili e non. Tendenzialmente svolgono le stesse funzioni, ma quelli componibili permettono di implementare le prestazioni nel corso del tempo, inserendo nuove migliorie. Per esempio abbiamo la possibilità di aggiungere in un secondo momento le aste in alto e in basso, dilazionando l’investimento nel corso del tempo. I modelli componibili sono praticamente indispensabili quando c’è l’esigenza di chiudere in alto e in basso e quando ci sono due ante. 

    L’offerta del mercato è davvero ampia e personalizzabile; l’evoluzione tecnologica del mercato ha già portato, per esempio, alla produzione di maniglioni antipanico con protezione batterica permanente (grazie al rilascio di ioni d’argento), concepiti per gli ospedali e per evitare che – come avviene oggi – ogni anno 4,1 milioni di pazienti europei contraggano un’infezione in una struttura sanitaria.

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